Associazione ARCHIVIO GIOVANNI MORELLI
Presidente
Andrea Liberovici
Associati
Maurizio Agamennone, Carmelo Alberti, Giovanni Alliata, Maria Ida Biggi, Fabrizio Borin, Marco dalla Gassa, Giovanni De Zorzi, Michele Girardi, Irene Novello,
Paolo Pinamonti, Ellen Rosand, Emilio Sala, Donatella Ventimiglia, Gianfranco Vinay, Giada Viviani.
STATUTO
Articolo 1
È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Archivio Giovanni Morelli”.
Articolo 2
L'Associazione ha sede in Venezia e potrà e potrà dotarsi di altre sedi secondarie al fine di perseguire le finalità statutarie.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 4
L'Associazione non persegue fini di lucro. L'Associazione ha lo scopo di portare volontariamente la propria opera per promuovere online e non solo la conservazione e la conoscenza dell’opera di Giovanni Morelli.
- A tale fine l’Associazione programmerà:
- l’ordinamento e la catalogazione scientifica degli scritti pubblicati e inediti dell’opera di Giovanni Morelli;
- l'ordinamento e la catalogazione scientifica dei materiali didattici, schede di presentazione dei testi musicali e audiovisivi per le molteplici e varie iniziative che ha promosso in diverse istituzioni e fondazioni culturali;
- l'ordinamento e la catalogazione dei files audio e video;
- l’assistenza agli utenti dell’archivio online;
- la promozione di convegni, la divulgazione del sito presso Istituti di ricerca e Università italiane ed estere , seminari di ricerca, conferenze, mostre e manifestazioni simili volte a diffondere ed approfondire la conoscenza delle opere e del pensiero di Giovanni Morelli;
- la pubblicazione di studi, cataloghi e fonti, nonché di un bollettino periodico d’informazione sulle attività dell’Archivio;
- l’assegnazione di borse di studio;
- l'individuazione dei testi da tradurre;
- ogni altra iniziativa culturale volta a favorire dette attività.
Articolo 5
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative stabilite dall’Assemblea;
- da contributi, donazioni, lasciti testamentari, oblazioni da parte di privati, imprese, associazioni od enti pubblici o privati ed altri organismi e istituzioni impegnati in attività affini a quelle associative;
- dagli eventuali proventi derivanti dalle attività dell’Associazione.
Le quote associative non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Articolo 6
Le rendite e le risorse dell’Associazione, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 7
È in ogni caso garantita agli associati l’uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Agli associati maggiori di età è in ogni caso garantito il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 8
Sono organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Presidente;
c) il Segretario.
Articolo 9
L'assemblea degli associati è costituita dai soci fondatori e da quelli successivamente ammessi (persone fisiche e giuridiche od organismi anche internazionali) ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno con preavviso di almeno dieci giorni, trasmesso anche a mezzo telefax o e-mail, contenente l'ordine del giorno della seduta.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
a) elegge fra gli associati il Presidente e il Segretario;
b) stabilisce l'importo della quota associativa annua;
c) approva il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
d) approva i programmi di attività dell’Associazione;
e) delibera sull'ammissione di nuovi associati;
f) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con i versamenti delle quote.
Le persone giuridiche e comunque gli organismi collettivi dovranno essere rappresentati da una persona fisica allo scopo delegata dai competenti organi.
Ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di deleghe in numero non superiore a due.
L'assemblea è presieduta dal Presidente; di ogni riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.
Le deliberazioni dell'assemblea sono ritenute valide qualora vengano prese a maggioranza, presenti in prima convocazione almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti, salvo le ipotesi di cui al precedente punto f).
Articolo 10
Il Presidente applica le decisioni dell'assemblea e dispone dei pieni poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ai fini della realizzazione degli scopi associativi.
In particolare il Presidente:
a) elabora i programmi di attività e redige il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
d) convoca, tramite lettera, telefax o e-mail, l'Assemblea degli associati;
c) adotta tutti i provvedimenti organizzativi, amministrativi e negoziali necessari per la gestione.
Articolo 11
Il Presidente della associazione è eletto dall’Assemblea nella sua prima seduta; rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.
Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione deliberati dall'Assemblea.
Gli atti di straordinaria amministrazione dovranno preventivamente essere approvati dall’Assemblea o, in casi di urgenza, dovranno essere sottoposti a ratifica del medesimo organo nella prima seduta utile.
Articolo 12
Il Segretario è eletto dall’Assemblea nella sua prima seduta; rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile. Al Segretario è attribuita la firma disgiunta degli atti dell’Associazione e, d’intesa con il Presidente, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Articolo 13
L'esercizio coincide con l'anno solare. Il Presidente entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno deve riunire l'assemblea degli associati per sottoporre alla sua approvazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente.
Articolo 14
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 15
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.